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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER L’ISTRUZIONE BASE ELEMENTARE "E.B.E.”
ART. 1 (denominazione e sede)
1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata per istruzione base elementare "E.B.E.".
2. L'associazione ha sede in via Giuseppe Verdi, 13 Trento (TN), ma può costituire sedi secondarie nel Trentino.
ART. 2 (natura e limiti)
1. L'associazione di volontariato " E.B.E." è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991, nonché delle altre leggi statali e provinciali.
2. L'assemblea potrà approvare un regolamento per disciplinare, in armonia con lo statuto, ulteriori aspetti relativi al funzionamento e all'attività del gruppo.
ART. 3 (statuto)
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.
2. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
ART. 4 (scopi)
1. L'associazione di volontariato " E.B.E." è apartitica, si ispira ad ideali cristiani, non ha scopi di lucro e ha come finalità principale l’aiuto e il sostegno di progetti di cooperazione per la formazione sia dei Bambini che dei giovani in Guinea- Bissau, nonché la sensibilizzazione della comunità trentina alle problematiche legate a questa Repubblica e ad altri paesi in via di sviluppo.
1.1 L’Associazione persegue le proprie finalità attraverso:
a. Attività culturali e di coinvolgimento locale, quali concerti ed esposizioni di foto ed oggettistica proveniente dalla Guinea- Bissau, allo scopo di raccolta di fondi per orfanotrofi e scuole siti nei villaggi della Guinea- Bissau.
b. l’ideazione, la progettazione e l’attuazione o sostegno di progetti di cooperazione con enti sia pubblici che privati;
c. la formazione dei soci attraverso la partecipazione a corsi, conferenze ed iniziative legate agli scopi dell’associazione stessa;
d. sensibilizzazione della comunità locale alle problematiche di disparità sociale ed economica legate a questo Paese e ad altri Paesi in via di sviluppo.
1.2 Altre attività possono essere stabilite da delibere del consiglio direttivo al fine di migliorare il raggiungimento delle finalità indicate al commi 1.
ART. 5 (aderenti)
1. Possono aderire all'associazione tutte le persone, senza distinzione alcune di: sesso, religione, razza e nazionalità che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità.
2. Chiunque intenda divenire Socio deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, di essere disposto a cooperare al conseguimento degli scopi dell'Associazione e di rispettare le norme del presente Statuto e ogni altra delibera degli Organi dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo deve provvedere a dare risposta alle domande di ammissione entro 90 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine suddetto, la richiesta si intende accolta. Il Consiglio Direttivo all'atto dell'accettazione della domanda non potrà fare discriminazioni di carattere politico, religioso, etnico o altro l’eventuale diniego deve essere motivato ed è appellabile in assemblea.
4. I nuovi soci sono tenuti al versamento della quota associativa in vigore al momento della domanda entro 30 giorni dall'accettazione della domanda stessa.
5. L'adesione all'Associazione è annuale.
6. I Soci possono in qualsiasi momento recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.
7. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione:
· per dimissioni volontarie (recesso);
· per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
· per decesso;
· per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali per esempio i comportamenti e le attività chiaramente in contrasto con le finalità ed i principi dell'associazione.
ART. 6 (diritti dei soci)
1. Tutti i Soci hanno diritto:
a. a partecipare alle Assemblee e a votare le relative delibere;
b. a partecipare all'elettorato attivo e passivo;
c. a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
ART. 7 (doveri dei soci)
Tutti i Soci hanno l'obbligo:
1. di rispettare le norme del presente Statuto e ogni delibera degli Organi dell'Associazione;
2. di pagare annualmente la quota associativa entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.
3. Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
4. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza.
ART. 8 (organi dell’Associazione)
1. Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
2. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
ART. 9 (Assemblea)
1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro dell’assemblea dei soci.
3. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno ed è convocata dal presidente. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei Soci o da almeno 2/5 dei Consiglieri.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
ART. 10 (validità dell'Assemblea)
1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con una presenza pari almeno al 10 percento dei soci scritti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le modificazioni allo statuto, nonché lo scioglimento dell'associazione devono essere approvate a maggioranza dei soci dell’associazioni.
3. Ogni membro dell'Assemblea ha facoltà di proporre al Presidente argomenti che devono essere iscritti all'ordine del giorno della prima seduta successiva.
4. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
· eleggere il Presidente e i Consiglieri in numero non inferiore a 2;
· deliberare gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
· approvare il rendiconto, il bilancio preventivo annuale e il piano pluriennale;
· deliberare su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo;
· deliberare sulle richieste di modifica al presente Statuto;
· ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e urgenza.
5. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare con delega scritta non più di un altro socio.
6. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno 1/5 dei Soci.
7. Le votazioni hanno luogo con voto palese (per alzata di mano).
ART. 11 (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri eletti dall'Assemblea. Il numero dei consiglieri è stabilito dall’assemblea dei soci, comunque non deve essere inferiore a 3 compreso il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di due anni, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
5. In caso di urgenza e necessità il Consiglio Direttivo viene convocato anche in assenza delle formalità di convocazione stabilite.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, ogni qual volta lo richieda dietro motivazione almeno 1/3 dei Consiglieri, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla convocazione.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno i 2/3 dei membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a. nominare il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
b. nominare un componente del Consiglio Direttivo, che con firma congiunta con il tesoriere, autorizzi i prelievi dal c/c bancario per l'esercizio delle operazioni di spesa autorizzate dal Consiglio per importi superiori a una quota fissata dal Consiglio stesso.
c. elaborare gli indirizzi programmatici dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d. compiere gli atti di gestione in relazione agli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea;
e. stabilire l'ammontare della quota associativa;
f. redigere i regolamenti interni nel rispetto dei principi dello Statuto per un corretto svolgimento dell’attività associativa;
g. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto, il bilancio preventivo annuale e il piano pluriennale;
h. accogliere o rigettare motivando le domande degli aspiranti Soci in base alle finalità e ai regolamenti interni statutari;
i. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
j. deliberare e determinare i principi che regolano i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte all'Associazione tramite un regolamento interno in base alla normativa vigente.
10. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto non esercitatile mediante delega.
ART. 12 (Presidente)
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.
2. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con gli Associati, nei confronti di Terzi ed in giudizio; la funzione di rappresentanza legale dell'Ente, di fronte a terzi e in giudizio, potrà essere svolta, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice-Presidente.
4. In caso di decesso o di rimozione del Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente o un altro membro del Consiglio Direttivo. Nella prima seduta utile l'Assemblea provvederà all'elezione del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tenendo conto dell'articolo 11, commi 5, 7 e 8 per quanto riguarda il Consiglio Direttivo e dell'articolo 9, comma 2 e 3 per l'Assemblea.
6. Il Presidente fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza.
7. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
8. Il Presidente provvede all'osservanza dei regolamenti.
ART. 13 (risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
a) fondo iniziale;
b) quote degli associati ;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) contributi volontari da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
h) rendite di beni mobili o immobili;
i) eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali e da qualsiasi altro titolo, nel rispetto della normativa sul volontariato.
ART. 14 (bilancio)
1. Il bilancio dell'Associazione è annuale, e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.
4. Gli eventuali utili non possono essere divisi tra gli associati, ma devono essere reinvestiti per il perseguimento degli scopi previsti dallo statuto.
ART. 15 (scioglimento)
1. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo.
ART. 16 (rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile (che regolano le associazioni non riconosciute).